La Corte Costituzionale ha dichiarato – con la Sentenza n. 112/2020 – l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2017.
La decisione pubblicata il 12 giugno si pone in netta continuità con la giurisprudenza ormai consolidata in materia. Nel testo del provvedimento è infatti la stessa Corte Costituzionale a richiamare le sue due precedenti sentenze (numero 10 e 81 del 2019) con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di due leggi regionali analoghe a quella della Regione Basilicata, l’una della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’altra della Regione Lazio, che prevedevano l’applicazione del CNLG ai giornalisti addetti agli uffici stampa regionali. Si rileva che anche la motivazione – con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. della Basilicata – è la medesima delle due precedenti sentenze, ovvero che l’applicazione del CNLG FNSI-FIEG ai giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, comporta una illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva disciplinare il rapporto di lavoro pubblico. Pertanto – sempre secondo il consolidato orientamento della Corte – l’applicazione del suddetto CNLG, in luogo del Contratto funzioni locali, come prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile, in violazione, quindi, dell’art. 117, secondo comma, lettera L.
Tuttavia, la Sentenza in commento, se letta nel suo insieme, contiene elementi che, dagli approfondimenti tecnici svolti, sembrerebbero comunque garantire le posizioni dei colleghi interessati.
L’Assostampa Basilicata, già prima delle Sentenza, aveva richiamato l’importanza dell’evoluzione normativa in materia di Uffici Stampa regionali, con particolare riferimento alla tutela contenuta nella norma introdotta dalla legge finanziaria 2020 che ha modificato l’art. 9 della legge 150/2000, introducendo il nuovo comma 5bis in base al quale ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli Uffici stampa delle PA ai quali – in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico relativi al triennio 2016-2018 – risulti applicato il CNLG FNSI-FIEG, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto da specifiche leggi regionali, può essere mantenuto il trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante il riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam, riassorbibile.
Al riguardo è proprio la Corte Costituzionale – nel punto 5 della Sentenza in commento – a ricordare che “la peculiare posizione degli addetti agli uffici stampa regionali trova oggi una regolamentazione nell’intervenuta normativa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n. 150 del 2000, dove viene stabilito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico più favorevole rispetto a quello stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del più favorevole trattamento in godimento tramite assegno ad personam riassorbibile”. Sempre la Corte precisa che tale norma, pur non potendo intendersi quale atto di ratifica di leggi regionali, consente alle amministrazioni di valutare il mantenimento del trattamento in godimento, tramite un assegno ad personam riassorbibile, per quei rapporti di lavoro individuali, regolati con il CNLG FNSI-FIEG, sulla base di normative regionali che espressamente autorizzavano tale applicazione.
Inoltre, corre l’obbligo di sottolineare che, diversamente da chi sosteneva ingiustificati allarmismi di natura previdenziale, l’Assostampa Basilicata – confortata dalla consulenza tecnica della FNSI – aveva rassicurato, sin da subito, i colleghi ricordando che l’obbligo previdenziale verso la gestione principale dell’INPGI – Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, prescinde dal tipo di contratto applicato, essendo previsto dal legislatore in presenza dei tre requisiti richiesti dall’ordinamento: l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, lo svolgimento di attività giornalistica prevalente e lo svolgimento della stessa in regime di lavoro subordinato. Anche in questo caso, tale previsione è stata pienamente confermata dai Giudici di Palazzo della Consulta che infatti testualmente affermano (punto 11 della Sentenza) “giova ricordare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 … ha previsto che anche i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione debbano essere iscritti all’INPGI, ente previdenziale per i giornalisti….l’obbligo di iscrizione all’Istituto di previdenza “Giovanni Amendola” (INPGI) – cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali – insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”.
Appare quindi, del tutto evidente, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2020 debba essere letta e commentata con il dovuto rispetto e con la necessaria attenzione. I Giudici costituzionali confermano ancora una volta, infatti, che il CNLG FNSI-FIEG, in quanto contratto negoziato dalla FIEG e non dall’ARAN – in ragione dell’evoluzione normativa e contrattuale – non può essere più applicato nel perimetro della PA. Nel contempo, tuttavia, i medesimi Giudici riconoscendo in termini assoluti il ruolo del sindacato dei giornalisti, ricordano che (punto 12 della Sentenza) l’evoluzione normativa segnala l’attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla peculiare posizione dei giornalisti che siano pubblici dipendenti, problematiche rientranti nella sicura competenza statale, che vanno affrontate nelle indicate sedi negoziali, in cui potranno essere adottate soluzioni per tali pubblici dipendenti attraverso il confronto con le relative associazioni sindacali (FNSI), al fine di contemperare le oggettive esigenze e peculiarità dell’attività giornalistica e delle sue modalità di espletamento, nell’ambito dell’assetto organizzativo della pubblica amministrazione. È, infatti, la contrattazione del pubblico impiego che può assicurare il necessario coinvolgimento della parte rappresentativa della categoria dei giornalisti (FNSI), nell’ambito di aree di contrattazione specificamente dedicate.
La Corte ha, quindi, ribadito quel principio che la FNSI chiede venga attuato, da circa vent’anni, ovvero la corretta applicazione del diritto di intervento, contenuto all’art. 9, comma 5, della L. 150/2000 che testualmente recita “Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”, per la cui applicazione, il sindacato dei giornalisti, non ha esitato ad adire più volte – e sempre con ragione – il Giudice del lavoro, come nel caso del richiamato CCNL funzioni locali 2016-2018 impugnato, proprio perché privo dell’intervento della FNSI ed infatti la Corte, al riguardo, così si è pronunciata (punto 7 della Sentenza) “La particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale, peraltro, non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva e la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, come già detto, è attualmente definita non già da un contratto negoziato dal sindacato dei giornalisti, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, non sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana”.
Pertanto, rispondendo a chi (si spera solo per distrazione) sostiene che il sindacato non si sarebbe attivato a difesa dei colleghi, ci limitiamo a far presente che, come anticipato con la nota pubblicata alla vigilia dell’Udienza del 6 maggio, l’Assostampa Basilicata, al fine di tutelare i giornalisti interessati dalla vicenda, ha già avviato una interlocuzione con la Regione Basilicata, finalizzata ad attuare le procedure previste dalla legge e richiamate dalla Sentenza, che in altre amministrazioni regionali hanno garantito ai giornalisti, pur con l’applicazione del CCNL Funzioni locali, il mantenimento dei livelli retributivi in essere, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile; il mantenimento dei versamenti agli istituti di categoria quali CASAGIT e Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani; la prosecuzione dei versamenti previdenziali presso la gestione principale dell’Inpgi ed il mantenimento della rappresentanza sindacale all’interno degli Uffici stampa. Tutto questo tramite accordi sottoscritti tra Regione e Associazione Regionale della Stampa territorialmente competente.
Sarà quindi cura dell’Assostampa Basilicata, già nelle prossime ore, inoltrare alla Regione Basilicata, una richiesta urgente per la convocazione di un tavolo di confronto sindacale, in cui il sindacato chiederà la garanzia del mantenimento del trattamento in godimento, già prevista dal legislatore, in favore dei giornalisti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa regionali, ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore del CCNL comparto funzioni locali 2016-2018, veniva applicato il Contratto nazionale di lavoro giornalistico.